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O. 02/10/2003 n. 3315

1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3267 è aggiunto il seguente comma: « 3. Al direttore della struttura di cui al comma 1 compete, per tutta la durata dell'incarico, la corresponsione di un emolumento accessorio di posizione e di risultato pari a quello previsto per i dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Art. 5.

1. L'operatività del «Campo base» di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000 in località «Fontenovella » del comune di Lauro, prorogata fino al 31 luglio 2003 dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 2003, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2003.

Art. 6.

1. Il commissario delegato - Presidente della regione Puglia è autorizzato ad erogare un contributo straordinario al comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) a compensazione delle minori entrate riferite all'anno 2002, con oneri a carico delle risorse finanziarie derivanti dai mutui contratti ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003.

Art. 7.

1. All'art. 1, comma 2, lettera f), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275 è aggiunto il seguente periodo: «In tal caso, al personale militare che partecipa alla organizzazione dei corsi è garantito il rimborso per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti e con le modalità concordate con il commissario delegato».

Art. 8.

1. All'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295/2003 così come introdotto dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3300/2003, dopo le parole «del Corpo forestale dello Stato» è aggiunto il seguente periodo «e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco». Agli oneri derivanti dalla predetta integrazione normativa si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 9.

1. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3029 del 18 dicembre 1999, prorogato da ultimo dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3174 del 16 gennaio 2002, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il relativo onere è posto a carico delle risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3088 del 3 ottobre 2000.

Art. 10.

1. Sono differiti al 31 marzo 2004 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero, e fino al 30 giugno 2003, dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 apri- O.P.C.M. 02-10-2003 N. 3315 – Disposizioni urgenti di protezione civile. le 2003, n. 3282, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2003.

2. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati dal 1° aprile 2004, mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Gli importi comunque già erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana che provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Le modalità previste dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, si applicano anche ai soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei termini previsti dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3145 del 25 luglio 2001, e successivamente differiti fino al termine della scadenza dello stato d'emergenza dall'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002.

5. Nell'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003, n. 3311, relativamente alla regione Molise, il duplice riferimento all'importo di «11.000,00» milioni di euro è sostituito dal seguente: «11.100,00» milioni di euro.

Art. 11.

1. In attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, il prefetto di Roma è delegato, con funzioni commissariali, all'assunzione di tutti gli interventi e delle iniziative finalizzati ad assicurare lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di massima sicurezza, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui alla predetta ordinanza e di quelle previste rispettivamente nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, così come modificata ed integrata dall'ordinanza n. 3247 del 30 ottobre 2002, e n. 3283 del 18 aprile 2003.

2. L'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313/2003, è cosi sostituito: «A fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle finalità di cui alla presente ordinanza, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a far data dall'adozione del presente provvedimento, e fino al 5 o 12 ottobre 2003, una speciale indennità mensile operativa onnicomprensiva, anche del trattamento di lavoro straordinario e con la sola esclusione dell'eventuale trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 200 ore di straordinario festivo e notturno in relazione alle rispettive qualifiche di appartenenza, commisurata ai giorni di effettiva presenza. Per il calcolo dell'indennità a favore del personale estraneo alla pubblica amministrazione si applica il trattamento economico spettante al personale dell'area C3». 3. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313/2003, è aggiunto il seguente ulteriore comma: «2. Per fronteggiare le eccezionali esigenze, anche relative agli aspetti della sicurezza, connesse alla celebrazione della Conferenza intergovernativa che si terrà il giorno 4 ottobre 2003, è autorizzato il superamento del limite massimo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, da approvarsi successivamente da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri con il Decreto di cui all'art. 3, comma 4, della presente ordinanza».

4. Per il perseguimento delle finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283/2003, il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, provvede, oltre che con le deroghe previste all'art. 9 della summenzionata ordinanza n. 3283/2003, anche in deroga agli articoli 10, 15 e 46 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.

1. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3303/2003 le parole «tre esperti» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «cinque esperti».

Art. 13.

1. L'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002 è così integrato: art. 24 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche.

2. L'art. 7 delle ordinanze di protezione civile n. 3187 e n. 3188 del 2002 è così integrato: art. 19, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. O.P.C.M. 02-10-2003 N. 3315 – Disposizioni urgenti di protezione civile.

Art. 14.

1. In relazione alle peculiari situazioni di grave danneggiamento che hanno interessato le grandi imprese, così come individuabili ai sensi della vigente normativa, a seguito degli eventi meteorologici del 23, 24 e 25 gennaio 2003 nella regione Molise, il presidente della regione Molise - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3268/2003 è autorizzato ad erogare alle medesime imprese un contributo straordinario commisurato all'entità dei danni effettivamente subiti ed accertati, al netto degli indennizzi eventualmente spettanti in presenza di polizze assicurative.

2. I criteri per la determinazione dell'entità del contributo di cui al comma 1 sono stabiliti dal commissario delegato, acquisito il parere favorevole del Ministero delle attività produttive.

3. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili con carattere di generalità in relazione agli eventi calamitosi in questione. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2003 Il Presidente: Berlusconi

 

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